LEGISLAZIONE VINICOLA
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Secondo le normative CE, si definisce vino " ........il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione totale o parziale degli zuccheri contenuti nelle uve fresche pigiate o non, o di mosti di uve, che si trasformano in alcol attraverso la cosidedetta fermentazione alcolica............
L' Italia al pari degli altri stati memmbri dell 'Unione Europea , ha il potere di legiferare in materia alimentare al fine di evitare frodi , di salvaguardare la salute dei cittadini , di tutelare il consumatore sotto l'aspetto della qualità.
Le normative comunitarie possono essere riassunte in :
- regolamenti ( mercato vitivinicolo, vini di qualità in regioni determinate, etichettatura,.....)
- direttive
- decisioni
I regolamenti riguardano
- le varietà delle viti, le superfici coltivate, i trattamenti enologici ( tagli, pratiche , ecc...) , regole di mercato interno e esterno, immissione al consumo, organismi di consumo, divieti....
- il disciplinare di produzione ( zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche viticole e metodi di vinificazione.....), le diciture consentite , le diciture nazionali, ( es. Italia DOC e DOCG), l'autorizzazione a denominare un vino con la regione di origine ( es. ASTI, PORTO, CHAMPAGNE,......)
L' Italia possiede un suo disciplinare fatto di leggi, regolamenti ,usi
CLASSIFICAZIONE DEI VINI
· VDT, Vino Da Tavola, prodotto al di fuori dei disciplinari con il rispetto di regole minime, nessuna indicazione del vitigno, obbligatoria la menzione del colore bianco o rosso. ). Il prodotto in questione è piuttosto semplice, può essere il risultato di un uvaggio oppure di un taglio, con uve o vini provenienti da diverse zone geografiche, da varietà differenti e da vendemmie differenti. Ciò non significa per forza una minore qualità, semplicemente si tratta di vini con meno vincoli produttivi;
· IGT, Indicazione Geografica Tipica, per la quale si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva (es.: Piemonte, Sicilia). Questi vini provengono per almeno l'85% dalla zona geografica di cui portano il nome, possono riportare l'indicazione del vitigno e dell'annata, e sono regolati dal proprio disciplinare di produzione (territorio, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, pratiche autorizzate, ecc.);
· VQPRD, Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata, che può essere ulteriormente caratterizzato come
o VLQPRD, Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata
o VSQPRD, Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
o VFQPRD, Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione DeterminataI vini VQPRD sono suddivisi nelle tradizionali denominazioni
La legge prevede il costante controllo per le DOC, in sostanza tutto il ciclo produttivo (dalla vigna fino alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, pratiche autorizzate, ecc.).
I vini a Doc sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica da parte di "Commissioni di Degustazione", appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio, per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal protocollo di produzione; DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita
I vini a DOCG sono prodotti che vengono sottoposti a regole più severe rispetto ai vini a DOC, e hanno avuto un passato di almeno cinque anni in quest'ultima categoria.
Prima della loro commercializzazione devono sottostare a due controlli: quello chimico/organolettico nella fase di produzione è analogo a quello delle Doc, mentre quello organolettico viene effettuato prima dell'imbottigliamento.
La legge n°164 fissa la capacità massima delle bottiglie in commercio a 5 litri. La peculiarità di ogni singola bottiglia è il contrassegno di Stato, la classica fascetta rosa o verde rilasciata dalla Repubblica Italiana. Le fascette vengono assegnate agli imbottigliatori autorizzati in base agli ettolitri di vino che vengono effettivamente prodotti.
ETICHETTA
L'etichetta costituisce la carta d'identità del vino, con la quale il consumatore può conoscere meglio il prodotto che gli viene servito. Le informazioni riportate devono essere perciò chiare, verificabili e soprattutto complete.
Le notizie da riportare sull'etichetta sono numerose ed il loro numero cresce man mano che si sale di qualità. In aggiunta all'etichetta si utilizzano la controetichetta, la capsula, il collarino, il tappo (purché visibile attraverso il vetro), le fascette.
Sui contenitori o sulle etichette dei prodotti immessi al consumo sul mercato nazionale, deve figurare anche un invito a non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'utilizzo.